Incentivi all’autoimpiego nei settori green e digitale: firmato il decreto attuativo

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 aprile 2025).

Il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (articolo 21, D.L. n. 60/2024) è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell’impresa che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale delle risorse investite dall’impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in tecnologie digitali e green.

I due tipi di contributi riconosciuti

Il decreto riconosce due tipologie di contributi. Il primo specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il 1°luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’INPS, per massimo tre anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per tre anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028.

Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’IRPEF (articolo 4, D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.